Statuti

Art. 1 - Nome

Società Ticinese di psichiatria - abbreviazione STP (dicembre 1998)
Società Ticinese di Psichiatria e Psicoterapia STPP (dal dicembre 2003)
La STPP è una associazione costituita ai sensi degli art. 60 segg. CCS e delle disposizioni di questi statuti.

Art. 2 - Scopo

La STPP ha i seguenti scopi:

Art. 3 - Sede

Presso il Presidente.

Art. 4 - Membri

Possono aderire come membri ordinari:
psichiatri e psicoterapeuti con titolo FMH o equivalente
psichiatri e psicoterapeuti dell'infanzia e dell'adolescenza FMH o equivalente
Possono aderire come membri straordinari:
medici specializzandi in psichiatria e psicoterapia
medici specializzandi in psichiatria e psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza

Art. 5 - Adesione

La domanda di adesione viene inoltrata per iscritto al Presidente, ed esaminata dal Comitato, il quale la sottopone per decisione all'assemblea con il suo preavviso.
L'approvazione dell'assemblea richiede la maggioranza semplice dei presenti.

Art. 6 - Dimissioni ed espulsioni

Il membro dimissionario deve annunciarsi presso il Presidente prima della fine dell'anno. Il Comitato può espellere un membro che agisca in contrasto con gli scopi o gli statuti della STPP, o con il codice deontologico FMH o per altri gravi motivi. L'espulso può appellarsi all'Assemblea generale entro 30 giorni dalla notifica di espulsione.

Art. 7 - Istanza legislativa

Istanza legislativa sono i membri durante l'Assemblea generale, ordinaria e straordinaria.

Art. 8 - Assemblea generale ordinaria

L'Assemblea generale ordinaria si tiene di regola nel corso del primo semestre di ogni anno, in un luogo e ad una data fissati dal Comitato. L'ordine del giorno deve essere comunicato a tutti i membri con almeno un mese di anticipo e deve contenere i seguenti punti:

verbale dell'ultima Assemblea generale
rapporto del comitato
rapporto del cassiere e dei revisori dei conti
elezione del comitato
elezione dei revisori dei conti
determinazione delle quote dell'associazione
programma di lavoro per l'anno entrante
preventivo
eventuali

Art. 9 - Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale straordinaria è convocata per decisione del Comitato, oppure dell'Assemblea, oppure su richiesta sottoscritta da almeno 1/5 di tutti i membri ordinari.

Art. 10 - Voto

I membri ordinari dispongono di un voto per persona. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, ove non diversamente disposto da questi statuti.
I membri straordinari hanno solo voto consultivo.

Art. 11 - Istanza esecutiva

L'istanza esecutiva è il Comitato che comprende almeno 5 membri.
Il Presidente viene eletto nella sua funzione dall'Assemblea generale. Le altre cariche, che devono prevedere sia il segretario che il cassiere, sono distribuite dal Comitato che si organizza nel suo interno.
L'esecutivo può cooptare nel suo seno membri e non membri della STPP con incarichi ad hoc e con funzione puramente consultiva.

Art. 12 - Anno di gestione

L'anno di gestione corrisponde all'anno civile.

Art. 13 - Revisioni dei conti

La revisione dei conti è attribuita a uno o più membri oppure a una persona, fisica o giuridica, esterna.

Art. 14 - Modifiche statutarie; scioglimento e liquidazione

Le modifiche statutarie e la decisione di scioglimento della STPP richiedono l'approvazione della maggioranza dei 2/3 dei presenti in assemblea.
In caso di scioglimento gli attivi saranno devoluti a una associazione di medici o a una organizzazione di diritto privato con scopi simili a quelli della STPP, designate con la medesima decisione assembleare.

Art. 15 - Quote e mezzi

La STPP si finanzia con le quote sociali dei suoi membri.
Essa accetta il contributo finanziario da parte di terzi per la realizzazione degli scopi elencati all'articolo 2.


Approvati ad Agno, 07.02.1980
Revisati ad Agno, 22.10.1981
Revisati ad Agno, 16.11.1989
Revisati ad Agno, 13.12.1990
Revisati a Lugano, 30.11.2006